Valeria Minasi
Conserve vegetali nel Regno Unito: quando il mercato è interessante, ma non basta un contatto
Un case study export su conserve vegetali e mercato UK: perché un contatto estero non basta senza valutare canale, prezzo, etichettatura, documentazione e capacità operativa.
Nel lavoro di internazionalizzazione capita spesso che tutto parta da un contatto.
Un buyer incontrato in fiera, una richiesta arrivata via mail, un distributore segnalato da qualcuno, un interesse nato durante un evento o un incoming. È un punto di partenza importante, ma non sempre è sufficiente per dire che un mercato sia davvero pronto per quell’azienda.
Un caso che mi capita spesso di osservare riguarda le piccole realtà agroalimentari italiane con prodotti di qualità, ben presentati, legati al territorio e apparentemente perfetti per l’estero.
Pensiamo, ad esempio, a un’azienda che produce conserve vegetali in vaso: antipasti, creme, sottoli, preparazioni mediterranee, prodotti pensati per il canale gourmet, per le gastronomie specializzate o per piccoli retailer indipendenti.
Il prodotto ha una buona identità, un packaging curato, una shelf life interessante e una narrazione coerente con il Made in Italy.
Il Paese individuato è il Regno Unito.
Sulla carta, un mercato molto interessante: culturalmente vicino, storicamente sensibile al prodotto italiano, con una rete di negozi specializzati, delicatessen, importatori food, ristorazione e consumatori abituati a cercare prodotti mediterranei di qualità.
Poi arriva un primo contatto: un operatore britannico mostra interesse, chiede listino, catalogo, condizioni di fornitura e possibilità di avviare un test.
A questo punto, la tentazione è procedere rapidamente.
Preparare l’offerta, inviare campioni, parlare di quantità, immaginare già una prima fornitura.
Ma è proprio qui che, spesso, conviene fermarsi un momento.
Il primo nodo: il canale era davvero quello giusto?
Il prodotto, in partenza, aveva caratteristiche interessanti.
Era italiano, territoriale, ben confezionato, con una proposta diversa rispetto a molte referenze standard. Poteva funzionare in un contesto gourmet, in un negozio specializzato, in una piccola catena indipendente o in un canale horeca selezionato.
Ma “Regno Unito” non è un canale.
È un mercato.
E dentro quel mercato esistono interlocutori molto diversi: importatori generalisti, distributori specializzati, retailer indipendenti, e-commerce, grossisti horeca, buyer di catene, negozi premium, piattaforme B2B.
Ognuno ha esigenze diverse.
Un importatore strutturato può chiedere volumi, margini, investimenti promozionali e continuità che una piccola azienda non è ancora pronta a sostenere. Un piccolo distributore specializzato può essere più coerente, ma richiede un posizionamento chiaro, materiali commerciali adatti e un lavoro costante di follow-up. Un canale retail premium può valorizzare il prodotto, ma solo se prezzo finale, packaging, formato e racconto sono allineati.
La domanda quindi non era: “Il Regno Unito è interessante?”
La domanda corretta era: “Quale canale britannico è davvero coerente con questo prodotto e con questa azienda?”
Il secondo nodo: il prezzo dopo la filiera
Un altro aspetto emerso subito riguardava il prezzo.
Molte aziende ragionano partendo dal proprio listino Italia o dal prezzo ex works. È normale, ma nell’export non basta.
Nel caso di una conserva vegetale destinata al Regno Unito, bisogna considerare diversi passaggi: trasporto, eventuali oneri doganali, gestione dell’importazione, margine dell’importatore, possibile distributore, margine del retailer e posizionamento finale a scaffale.
Il prodotto che in partenza sembra avere un prezzo corretto può diventare troppo alto per il canale individuato, oppure può ritrovarsi in una fascia in cui compete con prodotti molto più noti, più strutturati o già presenti sul mercato.
Questo non significa necessariamente che il prodotto non sia adatto.
Significa però che il prezzo va letto fino in fondo.
Nel caso specifico, prima di rispondere al buyer è stato utile simulare diversi scenari: piccoli ordini di test, spedizioni su pallet misto, canale delicatessen, horeca selezionato, eventuale distribuzione regionale.
Solo così l’offerta poteva diventare realmente sostenibile.
Non basta chiedersi “a quanto vendiamo al buyer?”.
Bisogna chiedersi anche: “a quanto arriverà il prodotto al cliente finale, e quel prezzo sarà coerente con il valore percepito?”
Il terzo nodo: etichetta, importatore e documentazione
Dopo la Brexit, il Regno Unito è rimasto un mercato vicino, ma non è più un’estensione naturale del mercato europeo.
Per i prodotti alimentari confezionati, prima di inviare una fornitura commerciale è necessario verificare con attenzione l’etichetta, la documentazione e il ruolo dell’importatore.
Nel caso di una conserva vegetale, alcuni aspetti da controllare possono riguardare la corretta denominazione del prodotto in inglese, l’elenco ingredienti, gli allergeni, i valori nutrizionali, il peso netto, il termine minimo di conservazione, le condizioni di conservazione, il lotto, i dati dell’operatore responsabile e l’eventuale indirizzo dell’importatore nel mercato di destinazione.
Anche la composizione del prodotto va letta con attenzione.
Una conserva vegetale semplice può avere un percorso diverso rispetto a un prodotto che contiene ingredienti di origine animale, come formaggi, latte, uova, miele o altri componenti soggetti a regole specifiche. In quel caso, la classificazione del prodotto e gli adempimenti richiesti possono cambiare.
Poi c’è la parte doganale: codice merceologico, fattura commerciale, packing list, resa Incoterms, responsabilità tra venditore e compratore, eventuale EORI dell’importatore, gestione IVA e procedure di sdoganamento.
Sono elementi che possono sembrare secondari quando il buyer è interessato, ma diventano centrali nel momento in cui si passa dalla conversazione alla spedizione.
Un errore su questi aspetti può rallentare il processo, generare costi inattesi o far percepire l’azienda come non ancora pronta.
Il quarto nodo: il contatto non è una strategia
Il punto centrale del caso non era decidere se vendere o meno nel Regno Unito.
Il punto era trasformare un interesse commerciale in un percorso ragionato.
Un contatto può essere un’opportunità, ma non è ancora una strategia.
Prima di procedere, è stato utile lavorare su alcune domande:
- il buyer era davvero coerente con il posizionamento del prodotto?
- il canale richiesto era adatto a formato, prezzo e capacità produttiva?
- l’azienda era pronta a gestire documentazione, etichettatura, logistica e tempi di risposta?
- il prezzo finale sarebbe stato sostenibile?
- i materiali commerciali erano adeguati per presentarsi in modo chiaro?
- il primo test doveva partire subito o serviva una preparazione preliminare?
Queste domande non servono a bloccare l’opportunità.
Servono a renderla più concreta.
La scelta: preparare il mercato prima di inseguirlo
In casi come questo, la scelta più utile non è sempre quella di correre dietro al primo interesse ricevuto.
A volte il lavoro migliore è preparare meglio l’azienda al confronto con quel mercato.
Questo può voler dire rivedere il listino export, chiarire le condizioni di vendita, verificare la sostenibilità del prezzo finale, adattare i materiali in inglese, controllare l’etichetta, definire meglio i formati da proporre, distinguere tra canale retail e horeca, oppure impostare un primo test su quantità più gestibili.
Non si tratta di rinunciare.
Si tratta di evitare che un’opportunità venga affrontata in modo troppo debole o dispersivo.
Per una PMI agroalimentare, ogni mercato richiede energie, tempo e continuità. Aprire un contatto è solo il primo passaggio. Presidiarlo, rispondere bene, inviare materiali adeguati, gestire la documentazione, sostenere il follow-up e costruire fiducia sono attività altrettanto importanti.
Cosa insegna questo caso
Questo caso conferma un principio che considero centrale nel lavoro export: non tutte le opportunità estere sono adatte a tutte le aziende nello stesso momento.
Un prodotto di qualità ha bisogno di un canale coerente.
Un mercato interessante ha bisogno di una strategia.
Un buyer promettente ha bisogno di un’azienda pronta a rispondere con strumenti, tempi e materiali adeguati.
Nel caso delle conserve vegetali verso il Regno Unito, l’interesse commerciale era reale. Ma perché potesse diventare sostenibile, era necessario lavorare prima su ciò che stava intorno al prodotto: prezzo, canale, etichettatura, documentazione, materiali e capacità operativa.
Ed è spesso proprio lì, nella fase meno visibile, che si gioca la qualità di un progetto export.
Internazionalizzare non significa solo trovare contatti all’estero.
Significa capire quali opportunità possono diventare davvero percorsi commerciali sostenibili, e a quali condizioni.
Per questo, prima di chiedersi “dove possiamo vendere?”, può essere più utile chiedersi:
“Dove siamo davvero pronti a costruire un percorso?”
Nota: il caso è presentato in forma anonimizzata e con alcuni dettagli adattati, per tutelare la riservatezza delle aziende coinvolte.
Case Study: Traduzioni Legalizzate di Documenti per l’Export
Quando la specializzazione del consulente è necessaria per completare le operazioni di esportazione
Ci è capitato di recente di essere contattati da un nostro cliente ” spaventato” davanti alla richiesta di un documento richiesto da un suo importatore oltreoceano, corredato da traduzione legalizzata e Apostille da effettuarsi presso la Procura della Repubblica del Tribunale di competenza. Il nostro cliente, che in passato si è affidato a noi soprattutto per trattative commerciali con i buyer, non aveva mai gestito una documentazione di questo tipo e, soprattutto, alla richiesta di una serie di passaggi burocratici era spaventato e non sapeva come fronteggiare la soluzione.
Partiamo dall’Inizio. Cos’è la Traduzione Legalizzata con Apostille e quando è richiesta
La Traduzione Legalizzata è un tipo di traduzione che viene effettuata da un Traduttore che si assume la responsabilità della traduzione stessa. Per avere valore Legale, il traduttore sottoporrà la Traduzione a giuramento presso la Cancelleria del Tribunale (per questo è importante che il Traduttore sia inserito negli elenchi del Tribunale di riferimento). Il Traduttore presenterà la Traduzione e il documento in originale tradotto presso un Cancelliere del Tribunale e giurerà di aver svolto il proprio compito nel pieno rispetto delle regole (ATTENZIONE! Il cancelliere non può entrare nel merito del lavoro svolto perché non è di sua competenza, ma si limiterà a far giurare il Traduttore che si assumerà tutte le responsabilità)
Cos’è l’Apostille? Quando la Traduzione deve essere presentata presso un’autorità estera (es. traduzione dall’Italiano alla lingua del Paese X di un documento doganale), PUO’ essere richiesta un’Apostille. L’Apostille è una convalida della firma apposta dal cancelliere da parte di un funzionario di Stato riconosciuto all’estero. Per semplificare, il Cancelliere non è un funzionario di Stato riconosciuto anche all’estero, pertanto la sua firma non ha valore nello Stato estero di riferimento. E’ quindi necessario un ulteriore passaggio che convalidi la firma del cancelliere, e questo può essere fatto o presso un’Ambasciata/Consolato, o presso il Questore. In deroga, anche il Procuratore della Repubblica è autorizzato a rilasciare l’Apostille.
Questi passaggi sono sempre richiesti? NO. Dipende dagli Accordi di Libero Scambio vigenti tra UE e Paesi esteri. Potrebbero essere richiesti documenti tradotti in lingua o in inglese, ma senza necessità di Legalizzazione ( e questo accade nella maggior parte dei casi oramai). Ma esistono ancora Stati dove le Dogane richiedono documenti tradotti legalmente con apostille e in questi casi è bene sapere come agire.
Nessuna Paura. Ci pensiamo noi!!!!
Nel nostro caso si trattava di un Certificato di Origine da inviare in Sud America. Abbiamo richiesto al nostro cliente di recarsi presso la Camera di Commercio per il rilascio del Certificato valido per l’esportazione in quel Paese e di consegnarci il documento in Originale.
Abbiamo provveduto alla traduzione del documento, al giuramento presso il Tribunale e all’Apostille. Nel giro di una settimana abbiamo consegnato il plico al cliente che ha potuto spedire i prodotti in tranquillità senza problemi allo sdoganamento.
Cattura l’Opportunità del Bonus Export Digitale Plus: Il Vantaggio del Digitalizzazione per le Imprese
Scopri il nuovo Bonus Export Digitale Plus: importi potenziati e sostegno alle Imprese Alluvionate. Contatta Minasi-Servizi per l'Internazionalizzazione e Accedi ai tuoi fondi!
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), insieme all’Agenzia ICE e con il prezioso supporto tecnico di INVITALIA, ha annunciato con entusiasmo il ritorno del programma “Bonus Export Digitale Plus”, un’iniziativa volta a sostenere micro e piccole imprese, reti e consorzi del settore manifatturiero nel processo di internazionalizzazione digitale.
La novità più significativa di questa edizione è l’aumento dell’importo massimo concedibile alle micro e piccole imprese, portato a 10.000 euro rispetto ai precedenti 4.000 euro. Questo cambiamento mira a fornire un sostegno finanziario più robusto alle imprese italiane, consentendo loro di investire in modo più ampio nelle strategie digitali e di ampliare la loro presenza sui mercati internazionali.
Il nuovo bando offre un’opportunità senza precedenti per le imprese italiane di accrescere la propria competitività e espandersi sul mercato globale attraverso l’adozione di strategie digitali innovative. Per maggiori dettagli sulle modalità di accesso e di presentazione delle domande, invitiamo le imprese interessate a consultare il bando ufficiale e a contattare Minasi – Servizi per l’Internazionalizzazione per ricevere assistenza nella compilazione delle pratiche.
In un’epoca in cui la digitalizzazione è fondamentale per il successo aziendale, il “Bonus Export Digitale Plus” si conferma come un importante strumento di supporto per il futuro delle imprese italiane nel contesto internazionale.
Chi può Fare Richiesta per il “Bonus Export Digitale Plus”?
Tutte le micro e piccole imprese nel settore manifatturiero, comprese reti e consorzi, hanno l’opportunità di beneficiare del “Bonus Export Digitale Plus”. Ma quali sono i criteri che definiscono una microimpresa o una piccola impresa?
Una microimpresa è caratterizzata da un numero di dipendenti inferiore a 10 e da un fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. D’altra parte, una piccola impresa è quella che ha meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Questi parametri offrono una guida chiara per le imprese che desiderano determinare la propria idoneità al programma. Se rientrate in queste categorie, avete diritto a richiedere il “Bonus Export Digitale Plus” e ad accedere alle risorse e agli strumenti necessari per espandere la vostra presenza sui mercati internazionali attraverso strategie digitali avanzate.
Modalità di Assegnazione del Contributo del “Bonus Export Digitale Plus”
Il “Bonus Export Digitale Plus” offre un’opportunità di finanziamento a fondo perduto, concesso in regime de minimis, per le seguenti categorie di imprese manifatturiere:
- Micro e piccole imprese italiane: possono beneficiare di un contributo fino a 10.000 euro, a fronte di una spesa di almeno 12.500 euro (al netto dell’IVA).
- Reti e consorzi: possono ricevere un contributo fino a 22.500 euro, a fronte di spese non inferiori a 25.000 euro (al netto dell’IVA).
Questi importi rappresentano un sostegno significativo per le imprese che desiderano investire in strategie digitali avanzate per espandere la propria presenza sui mercati internazionali.
Il contributo viene erogato in un’unica soluzione dopo la rendicontazione delle spese sostenute presso società fornitrici iscritte all’elenco dedicato. Questo meccanismo assicura che le risorse siano utilizzate in modo efficace e trasparente, contribuendo al successo delle iniziative di internazionalizzazione digitale delle imprese italiane.
Spese Ammissibili per il “Bonus Export Digitale Plus”
Il “Bonus Export Digitale Plus” offre un’ampia gamma di spese ammissibili, finalizzate a sostenere le imprese nel processo di internazionalizzazione digitale. Le seguenti voci di spesa sono considerate idonee per ottenere il contributo:
- Consulenze per l’adozione di soluzioni digitali mirate all’internazionalizzazione.
- Realizzazione di sistemi di e-commerce rivolti verso mercati esteri, compresi investimenti per la sincronizzazione con marketplace internazionali.
- Sviluppo di sistemi di e-commerce con automatizzazione delle operazioni e integrazione con i sistemi di Customer Relationship Management (CRM).
- Servizi accessori all’e-commerce, come smart payment, traduzioni, shooting fotografici, web design e strategie di contenuto.
- Strategie di comunicazione, informazione e promozione per l’export digitale, inclusi portafogli prodotti, mercati esteri e siti di vendita online.
- Attività di digital marketing per l’internazionalizzazione, tra cui campagne promozionali, ottimizzazione dei motori di ricerca, marketing dei contenuti e presenza sui social media.
- Servizi di Content Management System (CMS) per migliorare la visibilità sui mercati esteri.
- Iscrizione e/o abbonamento a piattaforme SaaS per la gestione della visibilità e del content marketing.
- Consulenze per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano volti ad aumentare la presenza sui mercati esteri.
- Aggiornamento delle dotazioni hardware per supportare l’attività di internazionalizzazione digitale.
Come Presentare la Domanda per il “Bonus Export Digitale Plus”
Le domande per accedere al “Bonus Export Digitale Plus” devono essere presentate esclusivamente online, tramite il portale di INVITALIA, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2024 e il 12 aprile 2024, che rappresenta il termine ultimo per la presentazione della domanda.
Il rappresentante legale dei soggetti richiedenti è l’unico autorizzato a presentare la domanda. È necessario che il rappresentante legale sia in possesso dei seguenti requisiti:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), che consente l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione italiana;
- Casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, che garantisce la ricezione di comunicazioni ufficiali e documenti legalmente validi;
- Firma digitale, che conferisce validità legale ai documenti elettronici firmati digitalmente.
Una volta ottenuti i requisiti necessari, il rappresentante legale può procedere con la compilazione e la presentazione della domanda attraverso il portale di INVITALIA. È fondamentale assicurarsi di seguire attentamente tutte le istruzioni fornite e di allegare correttamente tutta la documentazione richiesta.
Emilia Romagna: regione chiave per l’export dei vini con uno stretto legame con il territorio
I vini in Emilia Romagna sono sempre più richiesti dal mercato estero e non si tratta solo di Lambrusco e Sangiovese
Nel 2022 le esportazioni emiliano-romagnole di vino e bevande hanno registrato un nuovo massimo assoluto, pari a circa 650 milioni di euro (+37.3% rispetto ai livelli pre-pandemici). Si tratta di una performance di crescita sensibilmente più accelerata della media dell’export italiano del settore, che nel periodo 2020-2022 ha messo a segno un aumento complessivo del +22.8% nei valori in euro.
Il Bando per il sostegno a progetti di #internazionalizzazione delle PMI, Consorzi e aggregazioni di PMI – 2023 della Regione EmiliaRomagna può rappresentare un volàno per tutte quelle imprese che desiderano affacciarsi o sviluppare i MercatiEsteri con una chiara visione prospettica e un piano ben definito.
Accordo di libero scambio UE – Vietnam (EVFTA): opportunità per il settore Salute
L’accordo EVFTA è costituito da 18 capitoli, con l'obiettivo generale di favorire lo sviluppo economico reciproco attraverso la liberalizzazione degli scambi e l’eliminazione delle barriere esistenti.
L’Accordo EVFTA tra UE e Vietnam
L’accordo di libero scambio tra UE e Vietnam, denominato EVFTA, rientra nella più ampia strategia dell’Unione Europea di promuovere la facilitazione degli scambi con i Paesi asiatici, che in seguito all’interruzione dell’accordo regionale con l’ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico), è stata portata avanti tramite accordi bilaterali con i Paesi dell’area. I colloqui tra le parti hanno preso il via nel giugno 2012 per poi concludersi a fine 2015. Da allora, Europa e Vietnam1 sono stati impegnati a definire i dettagli specifici dell’accordo, anche in riferimento all’intesa analoga siglata di recente tra Europa e Singapore.
Il Parlamento Europeo aveva votato a favore dell’EVFTA già lo scorso febbraio, mentre il Consiglio Europeo a fine marzo. Lo scorso 8 giugno, il Vietnam ha approvato a sua volta l’accordo di libero scambio; si attende ora conferma sulla data ufficiale di entrata in vigore, prevista attualmente per il 1 agosto 2020, ma è possibile che venga anticipata.
Cosa cambia in termini di accessibilità mercato per le imprese UE
L’accordo EVFTA è costituito da 18 capitoli, con l’obiettivo generale di favorire lo sviluppo economico reciproco attraverso la liberalizzazione degli scambi e l’eliminazione delle barriere esistenti. Seguendo la tendenza comune a tutti gli accordi recenti, l’intesa va oltre le questioni puramente commerciali e doganali, arrivando a disciplinare il quadro giuridico che regola gli scambi bilaterali tra i paesi e prevedendo disposizioni anche in materia di regolamentazione del mercato interno, al fine di agevolare la concorrenza, la trasparenza e lo sviluppo economico.
Sanzioni secondarie: un ostacolo ‘occulto’ all’accessibilità dei mercati
Nel complesso quadro del commercio internazionale vi sono molteplici tipologie di barriere.
Il caso Iran
Nel complesso quadro del commercio internazionale vi sono molteplici tipologie di barriere. Alcune risultano evidenti e necessitano soltanto di un po’ di esperienza (dazi, norme di salvaguardia, quote, registrazioni, etc); altre, invece, risultano essere “occulte” e rischiano di essere pericolose anche per grandi colossi commerciali.
È il caso delle sanzioni, cioè di quegli ostacoli al commercio con un determinato paese che spesso, come nel caso delle sanzioni secondarie statunitensi, vanno a colpire non solo i Paesi direttamente interessati, ma anche i partner che vogliano effettuare operazioni commerciali con detti paesi.
Distinguiamo rapidamente tra sanzioni primarie e secondarie. Le sanzioni primarie sono applicabili alle U.S. persons, vale a dire a qualsiasi individuo si trovi sul territorio degli USA, a qualsiasi cittadino degli Stati Uniti o ai residenti permanenti che si trovino in qualsiasi parte del mondo, e alle entità statunitensi, ai prodotti di origine statunitense e ai prodotti non avente origine statunitense, ma contenenti almeno il 10% di prodotto statunitense controllato o basati su una determinata tecnologia statunitense. Le sanzioni secondarie, invece, si applicano a qualsiasi persona o entità che effettui determinate transazioni, indipendentemente dalla nazionalità o dal domicilio, pertanto hanno validità extraterritoriale. Attualmente esistono sanzioni secondarie nei confronti di chi effettua determinate transazioni con Iran, Corea del Nord, Cuba, Russia e Venezuela.
Per quanto riguarda l’Iran, attualmente gli USA applicano sanzioni secondarie che possono essere imposte a soggetti non statunitensi che effettuino transazioni con gli iraniani listati nella List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN List) redatta dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del tesoro statunitense.
Elementi di Accessibilità Mercato USA: Etichettatura degli alimenti
L’etichettatura alimentare negli USA è regolamentata dalla FDA (CFR 21.1011). La norma stabilisce una tipologia di etichettatura totalmente diversa da quella valida in UE per posizionamento delle informazioni e per la relativa importanza delle stesse (es. Nutrition Facts).
Etichette alimentari: elementi di attenzione
L’etichettatura alimentare negli USA è regolamentata dalla FDA (CFR 21.1011). La norma stabilisce una tipologia di etichettatura totalmente diversa da quella valida in UE per posizionamento delle informazioni e per la relativa importanza delle stesse (es. Nutrition Facts). La ragione di questa diversità è da ricercarsi nelle diverse esigenze del consumatore americano (e di conseguenza delle Autorità preposte).
Posizionamento in etichetta
Per prima cosa è bene dare delle definizioni ai termini cui si fa riferimento nel regolamento per quanto riguarda il posizionamento delle informazioni:
Principal Display Panel (PDP): indica il lato più probabilmente esposto al consumatore al momento dell’acquisto;
Information Panel: è invece il lato ALLA DESTRA del PDP;
Alternate Principal Display Panel: si intende un lato solitamente non esposto al consumatore, ma che potrebbe esserlo in alternativa al PDP (es. nelle confezioni a forma di parallelepipedo o cubiche, è il lato opposto al PDP).
I requisiti generali obbligatori del prodotto possono essere riportati tutti sul PDP o, in alternativa, alcune possono essere sul PDP e altre nell’Information Panel. In particolare, le informazioni che sono sempre obbligatorie vanno riportate obbligatoriamente nel PDP, come il nome dell’alimento e la quantità netta. Le informazioni che possono o che devono essere inserite nell’Information Panel sono: nome e indirizzo del produttore, confezionatore e distributore, l’elenco degli ingredienti e i Nutrition Facts, mentre non deve comparire nessun “intervening material” (tutto ciò che non rientra nelle informazioni obbligatorie).
Agroalimentare: potenzialità e accessibilità mercato svizzero di vini
Il mercato svizzero offre un panorama di grande opportunità per gli esportatori (italiani e internazionali) di vini di qualità.
Il mercato svizzero offre un panorama di grande opportunità per gli esportatori (italiani e internazionali) di vini di qualità.
Come documentano i grafici sotto riportati, estratti dal Sistema Informativo Ulisse, nel 2019 la fascia alta di prezzo ha rappresentato per il mercato svizzero pressoché la totalità delle importazioni di vini fermi e circa il 70 per cento delle importazioni di vini spumanti.
La graduatoria di potenzialità mercati, formulata tramite ExportPlanning (si veda la tabella qui sotto riportata), posiziona la Svizzera al secondo assoluto per potenzialità di vini fermi. In particolare, rileva la forte incidenza dei segmenti premium (fascia alta e medio-alta di prezzo).
Per quanto riguarda i vini spumanti, in base alle elaborazioni ExportPlanning (si veda la tabella qui di seguito riportata), la Svizzera si posiziona al quinto posto della graduatoria di potenzialità.